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24/04/2023

Appalti pubblici e indicazione costi manodopera inferiori alle tabelle ministeriali

L’ANAC ha ritenuto non conforme alla normativa l’operato della stazione appaltante che ha indicato nella lex specialis di gara una stima del costo del personale inferiore ai minimi tabellari.

Fattispecie
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e piccole manutenzioni, è stato chiesto all'ANAC un parere di precontenzioso relativamente ad alcuni profili inerenti la congruità dell’importo posto a base di gara dalla stazione appaltante, la quale, con riferimento ai costi della manodopoera, aveva indicato importi inferiori alle tabelle ministeriali.

Considerazioni ANAC
L’ANAC, con la Delibera del 04/04/2023, n. 143, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016, impone alla stazione appaltante, in sede di progettazione degli appalti di lavori e servizi, di individuare nei documenti di gara i costi della manodopera, sulla base delle tabelle ministeriali che determinano annualmente il costo del lavoro, onde consentire ai concorrenti di poter formulare la propria offerta in maniera puntuale, congrua e coerente anche con la propria attività di impresa;
- l'art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 prevede che nell’offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto;
- la norma di cui all’art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 si propone di assicurare, tramite l’esternazione della percentuale dei costi della manodopera, la vincolatività di essi per l’operatore economico e al contempo la possibilità di valutarne la congruità, prima dell’aggiudicazione dell’appalto;
- tali costi, variabili in funzione di molteplici fattori complessivamente dipendenti dall’organizzazione aziendale dell’appaltatore, possono legittimamente non coincidere con quelli richiamati nell’art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016. Infatti, la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante non costituisce un parametro assoluto di valutazione della congruità dell’offerta, per cui un eventuale scostamento da essi, specie se limitato, non determina automaticamente un giudizio di anomalia, cui consegue l’esclusione immediata dell’offerta; è possibile discostarsi dai valori delle tabelle ministeriali, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa. 

Conclusioni ANAC
L’ANAC ha pertanto concluso che, se da un lato è possibile che l’o.e. concorrente possa formulare la propria offerta anche discostandosi dalle tabelle ministeriali sulla base della propria organizzazione aziendale, viceversa non appare plausibile che la stazione appaltante, nella definizione dell’importo a base di gara, indichi relativamente ai costi della manodopera, degli importi inferiori rispetto alle tabelle ministeriali, così inducendo i concorrenti a dover proporre le proprie offerte entro i suddetti parametri/importi.

Di conseguenza, l'ANAC ha ritenuto che l’operato della stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore nel caso in cui la lex specialis di gara indichi una stima del costo del personale inferiore ai minimi tabellari che non consente di formulare una offerta congrua, competitiva e coerente.

Dalla redazione