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24/04/2023

Termine di efficacia del permesso di costruire, decorrenza dalla consegna del titolo

Secondo il Consiglio di Stato, il termine decadenziale del permesso di costruire decorre dalla effettiva conoscenza del titolo da parte del richiedente e non dalla data di adozione dell’atto.

Nel caso di specie il ricorrente contestava la sentenza del TAR in merito alla scadenza del termine di inizio dei lavori ex art. 15, D.P.R. 380/2001. Secondo l’appellante, ai fini della decorrenza del suddetto termine, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto dare prova della data di comunicazione o notifica del provvedimento, essendosi invece limitata a produrre soltanto la copia dello stesso e la lettera di invito al ricorrente di provvedere al suo ritiro presso gli uffici comunali, senza alcuna prova di avvenuta consegna o dell’effettivo ritiro.

In proposito C. Stato 17/04/2023, n. 3823 ha spiegato che per la decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001 si deve fare riferimento non alla data di “mera” adozione dell’atto, bensì a quella della materiale consegna del provvedimento autorizzativo. Ed infatti, il permesso di costruire, ai fini del decorso del suddetto termine, può essere considerato alla stregua di un provvedimento amministrativo recettizio per il quale è necessaria l'avvenuta comunicazione ai diretti interessati.
Sul punto è stato precisato che il permesso di costruire ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente, per cui è idoneo a produrre i suoi effetti fin dal momento dell'emanazione. Tuttavia, limitatamente agli effetti pregiudizievoli che possono derivare dal rilascio del titolo edilizio (ad esempio, decadenza per mancato inizio dei lavori nel termine prescritto) può postularsi una natura recettizia del medesimo e conseguentemente la sua decadenza presuppone la conoscenza del provvedimento da parte del destinatario (vedi anche C. Stato 21/12/2015, n. 5791).

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, il dies a quo dal quale decorre il termine di inizio e ultimazione dei lavori deve essere individuato nella materiale consegna del titolo edilizio, all'esito di una notifica o qualsiasi altra comunicazione che renda l’istante edotto circa l’adozione del titolo autorizzatorio, non potendosi ritenere sufficiente la data di formale adozione del permesso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la lettera di invito al ritiro del permesso presso gli uffici comunali non poteva essere considerata una prova incontrovertibile circa la consegna del titolo, in quanto l’amministrazione comunale avrebbe dovuto allegare la prova attestante l’effettiva conoscenza del provvedimento abilitativo, dal quale sarebbe poi decorso il termine di decadenza dallo ius aedificandi.

Dalla redazione