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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 18/03/2002, n. 6
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- L.P. 23/07/2007, n. 6
- L.P. 08/04/2004, n. 1
- L.P. 26/07/2002, n. 11
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Art. 1 (Finalità) |
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Art. 3 (Incompatibilità) |
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Art. 7 (Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)1. Le finalità perse |
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Art. 7-bis (Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti)1. L’installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti. |
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Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano)1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l’opinione pubblica. La comunicazione |
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Art. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni)1. Alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati. 2. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana. 3. Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9-bis e 10 valgono le seguenti definizioni: a) per “emittenti radiotelevisive” si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attività e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti; |
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Art. 9-bis (Aiuti) |
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Art. 10 (Beneficiari e ammontare dei contributi)1. I contributi sono concessi a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che: a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all’articolo 1; b) non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; |
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Art. 11 (Disposizioni finanziarie)1. Le spese derivanti dal |
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Art. 12 (Abrogazione)1. La legge pro |
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Art. 13 (Norme transitorie e finali)1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente. |
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