N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall'art. 38, comma 1, della L.P. 09/10/2020, n. 11, così recitava:

“2. Il Comitato è composto dal/dalla presidente e dal/dalla vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica. Le/I componenti del Comitato non possono rimanere in carica per la durata di più di due legislature.”

Dalla redazione