T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 1652 R ha specificato che l'ordinanza di demolizione costituisce una misura di carattere reale volta a reprimere un illecito di natura permanente e ciò legittima l'individuazione del proprietario tra i soggetti onerati a rimuovere l’irregolarità. Nell’impartire l’ordine di ripristino l’amministrazione non è dunque tenuta ad effettuare alcun accertamento in ordine alla responsabilità del proprietario ma può limitarsi a dichiarare il carattere abusivo degli interventi e ad ordinarne la rimozione al proprietario anche se non responsabile in via diretta, in quanto il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di ripristino non coincide con l'accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell'illecito, ma è correlato all'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa urbanistico-edilizia. Da tale natura ripristinatoria consegue che la sanzione in esame può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso.

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