Il Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 347 R, ha affermato che nella determinazione della somma da versare:

- è irrilevante il decorso del tempo tra epoca dell’abuso e momento in cui avviene la determinazione stessa;

- è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa anche se successivo ai fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere;

- deve infine ritenersi corretta l’applicazione, in ossequio al rinvio materiale di cui è fatto oggetto la normativa sull’equo canone ad opera dell’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 R (secondo il quale il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio (ora il triplo) del costo di produzione, stabilito in base alla L. 27 luglio 1978, n. 392 R per le opere ad uso residenziale), dei criteri di attualizzazione contemplati dalla stessa normativa.

Secondo il Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4463 R, quando si deve applicare la sanzione sostitutiva ex art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 R, la quantificazione è per legge affidata ai parametri di calcolo posti negli artt. 14 a 22 della L. n. 392 del 1978 R. Essa, pertanto, non dipende, in tutto o in parte, dalla volizione discrezionale del Comune, né dall’identificazione del commesso abuso, né in ordine a quale tariffa fosse applicabile in quel preciso momento. In sostanza:

- si deve fare riferimento solo ai criteri previsti dalla legge sull'equo canone;

- la sanzione va calcolata sulla base del costo di produzione vigente al momento dell’abuso e si applica solo alla superficie non regolare;

- tale modalità di calcolo, imposta per legge, risulta inderogabile e non rientra nella libera disponibilità del Comune (T.A.R. Sicilia-Catania, sez. II, 17 ottobre 2023, n. 3042 R).

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