Cass., sez. III pen., 31 agosto 2018, n. 39339 R precisa che la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio, mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (v. anche Cass., sez. III pen., 9 luglio 2014, n. 29974 R). Essa coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Cass., sez. III pen., 7 settembre 2005, n. 32969 R), ovvero intonacatura e pavimentazione (Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2019, n. 25331 R) così che l’edificato risulti concretamente funzionale e tale da possedere tutti i requisiti di agibilità.

Dalla redazione