Trattasi di costo determinato con decreto ministeriale e, poi, tenendo conto:

a) dei costi di produzione dell’edilizia convenzionata;

b) dell’incidenza del contributo di concessione;

c) del costo dell’area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;

d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

Dalla redazione