Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, della L. R. Calabria 07/08/2024, n. 32, così recitava:

"11. È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;

- soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica."

Dalla redazione