Comma abrogato dal D.L. 29/11/2004 n. 282. Il comma 2-quater così recitava: " Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004."

Dalla redazione