Articolo abrogato dalla L.R. del 23/06/2010 n.11. L’articolo 2 così recitava: “1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, sentiti i Comuni interessati, un incarico per la progettazione del piano di conservazione e sviluppo del parco naturale del Carso.

2. Qualora siano in corso procedure per il finanziamento ai Comuni per la redazione dei progetti del parco naturale del Carso nell'ambito del loro territorio, i Comuni medesimi stipulano le convenzioni di loro competenza assicurando la conformità delle stesse al contenuto della convenzione regionale.

3. Nel caso di un parco o di un ambito di tutela già dotati di piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato, almeno adottati dai Comuni interessati, i professionisti incaricati dalla Regione possono utilizzare gli elaborati esistenti compatibili con l'oggetto dell'incarico.”

Dalla redazione