Articolo abrogato dalla L.R. del 20/12/2002 n. 33. L'articolo 3 così recitava: "1. É autorizzata la concessione alla Comunità montana del Carso di un finanziamento straordinario di lire 200 milioni da utilizzare per interventi diretti alla tutela, al miglioramento, alla ricostituzione e alla manutenzione del patrimonio forestale del Carso.

2. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 1, la Comunità montana del Carso predispone un programma avente ad oggetto opere selvicolturali sulle aree degradate o danneggiate da incendi, sulle aree interessate da infestazioni parassitarie, sulle pinete artificiali che necessitano di diradamento o siano in evoluzione verso formazioni di latifoglie, sulla boscaglia di neo-formazione, nonché interventi per l'organizzazione di operazioni di pulizia delle aree boschive e di asporto di materiale di rifiuto.

3. Il programma di cui al comma 2 è sottoposto all'esame dell'Amministrazione regionale ai fini del coordinamento degli interventi in esso previsti con quelli di competenza della Regione in materia di prevenzione e repressione degli incendi ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle foreste.

4. Le opere selvicolturali comprese nel programma di cui al comma 2 sono considerate di pubblico interesse. Per la loro esecuzione è consentita l'occupazione temporanea dei terreni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8."

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