Articolo abrogato dalla L.R. del 03/12/2007 n.38. L'articolo 2 così recitava:" 1. Nei Comuni che presentano un fabbisogno di nuove abitazioni in base alla normativa del programma quadriennale è obbligatorio predisporre un'adeguata offerta insediativa.

2 L'offerta insediativa di cui al primo comma può essere soddisfatta o con un piano per aree da destinare all'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni ovvero ove i vincoli urbanistici e territoriali limitino la possibilità in termini economici di individuate nuove aree edificabili in zone di espansione e laddove lo consiglino scelte di ordine sociale e funzionale con il reperimento di nuovi alloggi mediante piani particolareggiati o piani di recupero nelle aree edificate sottoutilizzate o degradate che prevedano interventi di riuso del patrimonio inutilizzato da mantenere o da restaurare o che prevedano interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

3. Gli immobili oggetto dei predetti piani possono essere acquisiti in base alla normativa vigente dai Comuni e assegnati ai soggetti attuatori degli interventi programmati oppure possono essere acquisiti direttamente da predetti soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti programmati in forma contrattuale ovvero tramite le procedure espropriative previste dalle leggi vigenti in materia."

Dalla redazione