Comma abrogato dal D.Leg.vo del 16/1/2008 n. 4. Il comma 29 così recitava: "29. Al d.leg.22/97 sono apportate le seguenti modif.: a) all’art.6 c.1, dopo lett. q) sono aggiunte: «q-bis) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate; q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell’Albo previsto dall’art. 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall’all.A annesso al regolamento di cui al DPR 34/00»; b) all’art. 8, c.1, dopo la lett. f-quater) è aggiunta la seguente: «f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall’art.2 c.1, lett. g), del d. Min. ind. comm. e artig. 11.11. 1999 (G.U. n. 292 del 14.12.99), come sostituita dall’art. 1 d.Min.att.produtt. 18.3.02, (G.U.n. 71 del 25.3.02), in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel DPCM 8.3.02 (G.U. n. 60 del 12.3.02)»; c) all’articolo 10, dopo il c.3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’all.B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato all.B. Le relative modalità di attuazione sono definite con d.M.amb.tut.terr.»; d) all’art.40, c. 5, le parole: «31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio di ogni anno»."

Dalla redazione