L'art. 14 del citato D.L. 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 marzo 1972, n. 88, è il seguente:

«Art. 14. - Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della L. 14 febbraio 1963, n. 60 è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto-legge».

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