Edilizia e urbanistica - Distanze tra costruzioni - Rispetto - Art. 9, D.M. 1444/1968 - Derogabilità - Esclusione.
La disciplina di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968, relativa alle distanze tra le costruzioni, costituisce una norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile. Pertanto, le distanze tra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi. È, perciò, escluso che possa derogarsi al predetto standard urbanistico sulla base di mere ed opinabili allegazioni sulla garanzia che la minore distanza sarebbe inidonea ad incidere negativamente sull’igiene e sulla sicurezza.
Edilizia e immobili - Abusi e reati edilizi - Fiscalizzazione - Applicazione sanzione pecuniaria - Valutazione in fase esecutiva - Onere della prova dell'impossibilità della demolizione.
Le disposizioni dell'art. 34, D.P.R. 380/2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria - posta da tale normativa - deve essere valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione. L’art. 34 cit., difatti, ha valore eccezionale e derogatorio, non competendo all'amministrazione procedente di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
Vedi anche C. Stato 23/11/2021, n. 7857.