N4

Si osserva come l’aver attribuito alla sicurezza, data la sua natura probabilistica, un valore non assoluto così consentendo un compromesso con le esigenze di conservazione, non è concettualmente diverso da quanto prevedono le norme per proteggere le nuove costruzioni, nelle quali i livelli di sicurezza sono definiti attraverso un compromesso con i costi di costruzione).

N3

L’Ordinanza 3274/03, all’articolo 2, comma 3, prevede che entro cinque anni si proceda alla verifica sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Il D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 (G.U. n.

N2

Supplemento Ordinario n. 72 della G.U. n. 105 del 8.5.2003, G.U. n. 236 del 10.10.2003 e Supplemento Ordinario n. 85 della G.U. n. 107 del 10.5.2005.

N1

Supplemento Ordinario n. 159 della G.U. n. 222 del 23.9.2005.

N1

Le disposizioni della presente legge sono state prorogate al 31.10.1976 dalla L.R. 4/76

N1

Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 16/08/2002 n.29