N1

Modifiche introdotte dalla Delib.G.R. del 29/11/2004 n.2429

N2

Con il D.L. 27 ottobre 1995 numero 444 («Disposizioni urgenti in materia di finanza locale», convertito in legge dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1995 numero 539) sono state individuate le forme di partecipazione dello Stato italiano. Questo è il testo dell'articolo 6 del D.L. 444/95:

Art. 6. - Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.

N1

Si tratta degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Questo è il testo dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1985 numero 222 («Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», pubblicata nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» del 3 giugno 1985 numero 129):

N12

La circolare del Ministero del commercio con l'estero 19 dicembre 1992 recante "Determinazione ai sensi della legge n. 241/1990, della procedura e dei criteri di concessione a imprese esportatrici di finanziamenti agevolati, previsti dalla legge n. 394/1981, per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari, nonché dei finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare internazionali, di cui alla legge n. 304/1990" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304.

N11

Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910, n. 227.

N6

Il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992 recante "Settori beneficiari, criteri, modalità e limiti dei finanziamenti agevolati erogati dal Mediocredito centrale per le spese inerenti alla partecipazione delle imprese a gare internazionali all'estero" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87.

N5

Si riporta il testo dei commi 4 5 6 7 e 8 dell'art. 25 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma l.