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Commi Abrogati dalla L.R. 6 maggio 1985, n. 42

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Tale operatività va peraltro intesa e circoscritta ai fini della individuazione del titolo abilitativo necessario in funzione del tipo di intervento da realizzare; ad esempio è alla definizione di nuova costruzione contenuta nel Testo Unico dell'Edilizia, e non a quella dello strumento urbanistico comunale o del Regolamento Edilizio, che dovrà farsi riferimento per individuare il tipo di titolo abilitativo necessario; le definizioni di cui all'art.

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Comma abrogato dalla L.R. 36/84. Il comma così recitava: Al terzo comma dell' art. 6 dopo le parole " che non superi il limite" viene aggiunta la parola "originariamente".

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L’allegato A è stato completamente sostituito dalla Delib. G.R. del 13/01/2010 n.8/11005

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Articolo aggiunto dalla L.R. del 03/02/2004 n.2

N5

Articolo abrogato dall'art. 4 della l.r. 9/1995.

N4

Articolo sostituito dall'art. 3 della l.r. 9/1995.

N3

Articolo sostituito dall'art. 2 della l.r. 9/1995.