a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter»;
1) al comma 2, primo periodo, la parola: «giudiziale» è sostituita dalle seguenti: «introduttiva del giudizio»;
2) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
c) all'articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, le parole: «Il verbale contenente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale al quale è allegato»;
d) all'articolo 5-quater, comma 1, primo periodo, le parole: «fino al momento della precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;
e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.»;