Comma sostituito dall’art. 30, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98); dall’art. 54, comma 1, della L. 28/12/2015, n. 221 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 30/06/2016, n. 127.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D. Leg.vo 127/2016, la presente modifica trova applicazione ai procedimenti avviati successivamente al 28/07/2016.

Così recitava:

“9. (L) Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”

Dalla redazione