Comma inserito dall’art. 13, comma 2, del D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134).

L’art. 13, comma 2-bis, del D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134) ha disposto che le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare la presente modifica entro il 12/02/2013.

Comma successivamente abrogato dall’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 30/06/2016, n. 127.

Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D. Leg.vo 127/2016, la presente modifica trova applicazione ai procedimenti avviati successivamente al 28/07/2016, così recitava:

“5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.”

Dalla redazione