Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (art. 31, comma 1 R). “Totale difformità” dal permesso di costruire è stata ad esempio riconosciuta nella realizzazione di opere non rientranti tra quelle autorizzate, per le diverse caratteristiche tipologiche e di utilizzazione, aventi una loro autonomia e novità, sia sul piano costruttivo che su quello della valutazione economico sociale (Cass., sez. III pen., 24 marzo 2011, n. 11956 [R=WP24M201111956]). Sono stati considerati interventi eseguiti in totale difformità rispetto al permesso di costruire la realizzazione, in un immobile vincolato in quanto di interesse storico e artistico, di un unico lucernario di 2,85 per 6,15 metri in luogo dei due originariamente previsti (entrambi a forma di un quadrato di 3 mt), la cui apertura è collocata in posizione diversa rispetto a quella autorizzata ed emerge dal piano di calpestio del terrazzo per circa un metro, nonché nella realizzazione di soppalchi posti a m. 2,40 dal piano di calpestio (Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2017, n. 1484 R).

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