Sul punto si veda Cass., sez. III pen., 11 maggio 2012 n. 17825 R, nella quale si afferma che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità - art. 36 R - estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 R, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata (v. anche Corte cost., ord. 21 luglio 2000, n. 327). Lo stesso vale per i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate in materia di costruzioni in zona sismica; quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate in materia di opere in conglomerato cementizio; quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. La sanatoria paesaggistica, inoltre, è possibile solamente nei limitati casi di cui all’art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42 del 2004 R (T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, 19 marzo 2008, n. 317 [R=WTARLMBS19M2008317]). Per l’accertamento di conformità paesaggistica in caso di sanatoria di intervento in difformità parziale al permesso di costruire vedi ora l’art. 36-bis R.

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