Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, del  D. Leg.vo 14/01/1991, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 1, della L. 08/08/1995, n. 332, così recitava:

"1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate."

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