Comma inserito dall’art. 31, comma 1, della L.P. 27/12/2017, n. 17 e, successivamente, abrogato dall’art. 38, comma 3, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"2-quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma."

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