Comma abrogato dall’art. 58, comma 4, della L.P. 06/08/2020, n. 6, così recitava:

“2. Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio. Questo comma si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.”

Dalla redazione