Articolo abrogato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 12/02/2010, n. 9, così recitava:

"Art. 46 - (Impianti mobili)

1. I progetti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di cui all’Allegato C, lettera R5, della Parte IV del d.lgs. 152/2006, sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 20 del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 (Norme in materia di impatto ambientale) anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, alla tipologia di cui al punto 7, lettera zb) dell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri complessivamente inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni.”

Dalla redazione