Articolo abrogato dalla L.R. del 15/03/2011 n.4. L’articolo 9 così recitava: “1. Il Consiglio Direttivo è costituito da:

a) il Presidente dell'Ente Parco;       b) un rappresentante per ogni Comune territorialmente interessato fino ad un massimo di quattro rappresentanti designati dalla Comunità del Parco;     c) un rappresentante per ogni Comunità Montana territorialmente interessata;    d) un rappresentante per ogni provincia interessata;      e) tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;        f) tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.

2. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

3. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare:

a) adotta, sentito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'art. 3, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico - sociale per le attività compatibili dell'area, di cui al successivo art. 18;     b) approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;     c) elabora ed adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale che dovrà pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi;      d) L'organico del Parco sarà costituito da personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale opportunamente distaccato.

4. Il Consiglio viene nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.

5. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati per una sola volta."

Dalla redazione