Comma modificato dall’art. 150, comma 1, del D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e, successivamente, dall’art. 27, comma 2, del D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025, così reciterà:

“Il giudice di pace può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che occorra al soddisfacimento di quanto è dovuto alla banca per canoni e spese.”

Dalla redazione