Comma aggiunto dall’art. 1, comma 27, della L. 26/11/2021, n. 206.

Ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 26/11/2021, n. 206, la presente modifica, si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22/06/2022.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 17/10/2025, il presente comma è così modificato:

“Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.”

Dalla redazione