Numero modificato dall’art. 1, comma 474, della L. 27/12/2017, n. 205.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 01/07/2022, n. 167 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 474, della L. 27/12/2017, n. 205, nella parte in cui non prevede, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione.

Si riporta il testo del numero nella versione precedente:

“2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;”

Dalla redazione