Comma abrogato dall’art. 6, comma 4, del D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139. La modifica entra in vigore dal 01/01/2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Il comma in vigore fino al 31/12/2015 così recita: “In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine.”

Dalla redazione