Comma soppresso dall’art. 29, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2004, n. 310, così recitava:

“Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l’atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi”.

Dalla redazione