Comma aggiunto dall’art. 14, comma 14, della L. 12/11/2011, n. 183 e, successivamente, abrogato dall’art. 35, comma 1, del D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35), così recitava:

“Per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.”

Dalla redazione