Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 04/11/1963, n. 1457
- L. 10/05/1983, n. 190
- L. 19/12/1973, n. 837
- D.L. 09/05/1966, n. 258 (L. 04/07/1966, n. 499)
- D.L. 14/12/1965, n. 1333 (L. 09/02/1966, n. 20)
- Avviso di rettifica in G.U. 21/08/1964, n. 204
- L. 31/05/1964, n. 357
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Capo I - Opere pubbliche ed abitati |
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Art. 1Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alla località Borgo Piave |
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Art. 2.Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'art. 1, n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo articolo 3: a) al ripristino delle opere |
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Art. 2-bis.Gli interventi di cui alle lett. a), c) e d) del precedente art. 2 possono essere effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento totale o parziale degli abitati, nonché nell' |
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Art. 3.Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e per il commercio determina, d'intesa, con le Amministrazioni comunali interessate, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i centri abitati che dovranno essere in tutto o in parte trasferiti. Ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, sono redatti piani urbanistici per i comprensori rispettivamente ricadenti nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine. I piani comprensoriali, ai fini della presente legge, dovranno definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare: a) conterranno le previsioni per l'impianto, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi e produttivi, fissando le destinazioni di uso e le relative norme; b) stabiliranno il sistema delle infrastrutture, gli impianti e le attrezzature pubbliche e di uso pubblico; c) stabiliranno i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali di uso; d) definiranno programmi e fasi di attuazi |
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Art. 3-bis. |
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Art. 4.A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, |
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Art. 5.Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente art. 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. |
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Art. 5-bis. |
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Art. 5-ter. |
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Art. 6.Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei |
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Capo II - Interventi assistenziali
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Art. 7.È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario |
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Capo III - Sospensione del pagamento dei tributi - Integrazioni a favore dei bilanci comunali e provinciali
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Art. 9.Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 d |
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Art. 10. |
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Art. 10-bis. |
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Art. 11.Per gli adempimenti previsti dai precedenti artt. 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del M |
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Capo IV - Aziende industriali, commerciali e artigiane |
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Art. 12.Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concess |
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Art. 13. |
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Art. 14.Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge dev |
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Art. 14-bis.Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14, si tiene conto della potenzialità produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresì della misura dei prezzi, alla data di approvazione dell |
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Art. 14-ter. |
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Art. 15.I contributi di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) della presente legge sono concessi con decreto del prefetto e corrisposti dalla Dir |
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Art. 16.A |
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Art. 16-bis.Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti all'attività delle imprese che intendano riattiva |
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Art. 17.I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi e i loro aventi causa i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, intendano trasferire in altra zona delle due province o in provincia limitro |
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Art. 18.Il Ministro per il tesoro, |
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Art. 19.Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre |
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Art. 19-bis.Con provvedimento delle rispettive regioni, senti |
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Art. 19-ter. |
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Art. 19-quater. |
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Art. 20.Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 19631964, di lire 650 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965. Per la concessione del contributo di cu |
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Capo V - Aziende agricole |
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Art. 21.Le provvidenze previste all'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, si applicano a favore delle aziende agricole, pastorali e silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di terreni coltivati, danneggiate o distrutte a causa dello evento catastrofico del Vajont, ricadenti nei Comuni e località indicati nell'art. 1 della presente leg |
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Art. 21-bis. |
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Art. 21-ter.L'Azienda di Stato per le foreste demaniali |
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Art. 21-quater.Ai coltivatori diretti, ai picc |
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Art. 22.La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che |
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Art. 23.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto co |
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Capo VI - Lavoratori subordinati |
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Art. 24.Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno |
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Art. 25.L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o |
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Art. 26.I lavoratori di cui all'art. 24 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune. |
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Art. 27.Per le provvidenze di cui ai precedenti artt. 24 e 26 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa |
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Art. 28.Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'art. 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavo |
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Capo VII - Disposizioni generali e finanziarie |
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Art. 29.Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle |
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Art. 30.Sono esenti dalla imposta di successione, dalla imposta sul valore netto globale delle successioni e dalla imposta di trascrizione ipotecaria, nonché |
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Art. 33.Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro. |
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Art. 34.All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e |
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