Ai sensi dell’articolo 1 comma 2-septies del D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10) il presente articolo, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi assunti attraverso il concordato dall'ente assuntore, ovvero dai suoi successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti nel concordato.

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