Ai sensi dell’art. 2-ter, comma 1, del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38) il presente articolo, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21/5/2022 e il 31/12/2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 01/01/2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del presente articolo è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del presente articolo, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Dalla redazione