Articolo aggiunto dalla L.R. 09/11/2009 n.66 e successivamente abrogato dalla L.R. 04/11/2011 n.55. L’articolo 27-ter così recitava: “1. Fino alle individuazioni e alle previsioni effettuate nel PIT ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettere c-quater) e c-quinquies) della l.r. 1/2005 e fino alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse effettuata ai sensi dell’articolo 25, comma 6, resta ferma la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l’anno 2008”).”

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