Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30) fino al 31/12/1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dalla presente lettera, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per cento.

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