Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10/02/2000, n. 361, così recitava:

"Art. 2. — La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio."

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