Titolo abrogato dal d.p.g.r. del 30/07/2013 n. 41/R. Il titolo III così recitava:

Titolo III - SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Capo I - Caratteristiche dei servizi

Sezione I - Caratteristiche generali

Art. 8 - Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi 1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all’articolo 4 della l. r. 32/2002, sono classificati in:

a) nido di infanzia;

b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:

1) centro dei bambini e dei genitori;

2) centro gioco educativo;

3) nido domiciliare;

c) nido aziendale.

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

Art. 9 - Caratteristiche e destinazioni degli edifici

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l’edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell’edificio, i casi in cui talune funzioni di quest’ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.

5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all’età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.

6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall’area di pertinenza dei bambini.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.

Art. 10 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.

3. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.

4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.

5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all’inserimento e all’integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.

6. I comuni definiscono i criteri per favorire l’accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico.

Art. 11 - Titoli per l’esercizio della funzione di educatore

1. Per l’esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’istituto tecnico femminile;

b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale;

c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;

d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’istituto professionale di Stato per assistente all’infanzia;

f) diploma di maestra di asilo;

g) diploma di operatore dei servizi sociali;

h) diploma di tecnico dei servizi sociali;

i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;

k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;

k-bis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

Art. 12 - Requisiti di onorabilità del personale

1. Costituisce requisito per l’esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Sezione II - Nido d’infanzia

Art. 13 - Caratteristiche funzionali generali

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Il nido d’infanzia consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

3. Nel nido d’infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

Art. 14 - Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del nido d’infanzia sono costituiti da:

a) servizi generali;

b) cucina per la preparazione del pasto all’interno del nido d’infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all’interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;

c) spazi riservati ai bambini;

d) spazi riservati al personale del nido d’infanzia e ai genitori.

2. In caso di nido d’infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.

3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) pranzo;

c) riposo;

d) cambio e servizi igienici.

4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati al personale del nido d’infanzia e ai genitori consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 3.

7. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all’interno della zona A del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ) e all’interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.

Art. 15 - Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d’infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.

2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell’ultimo consuntivo di gestione disponibile.

3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d’infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.

4. Il nido d’infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l’infanzia già operanti.

5. Il nido d’infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni :

a) gioco;

b) pranzo;

c) riposo.

7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e per il riposo.

8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

Art. 16 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. Il periodo di apertura annuale del nido d’infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

2. I comuni definiscono l’orario di apertura e di chiusura del nido d’infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.

3. L’orario di apertura del nido d’infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:

a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;

b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto;

b-bis) frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto.

4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

5. Nel nido d’infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

Sezione III - Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17 - Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.

3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.

Art. 18 - Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

a) servizi generali;

b) cucina per la preparazione del pasto all’interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all’interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;

c) spazi riservati ai bambini;

d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) riposo;

c) cambio e servizi igienici.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all’interno della zona A del d.m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.

Art. 19 - Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all’articolo 18, comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 20 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L’orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

Sezione IV - Centro gioco educativo

Art. 21 - Caratteristiche funzionali generali

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.

3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.

Art. 22 - Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:

a) servizi generali;

b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;

c) spazi riservati ai bambini;

d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) cambio e servizi igienici.

b-bis) pranzo.

2-bis. Le aree indicate al comma 2, lettere a) e b-bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;

b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all’interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all’interno della zona A del d. m. 1444/1968 e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l’insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento dei servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all’utilizzo.

Art. 23 - Ricettività e dimensionamento

1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo.

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 24 - Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi

1. L’orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

2-bis. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.

Sezione V - Nido domiciliare

Art. 25 - Caratteristiche generali

1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l’abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l’abitazione dell’educatore o presso altra abitazione di cui l’educatore ha la disponibilità.

2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l’orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell’abitazione.

3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività.

4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.

5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.

Art. 26 - Titoli per l’esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare

1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.

2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

Sezione V-bis - Nido aziendale

Art. 26-bis - Standard di base e ricettività

1. Il nido aziendale, di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2002, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.

3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti.

4. Il nido aziendale può essere costituito:

a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;

b) presso strutture direttamente pertinenziali o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.

5. I nidi aziendali possono essere realizzati:

a) all’interno di locali o strutture già esistenti;

b) all’interno di locali o strutture di nuova costruzione.

6. Il nido aziendale collocato all’interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all’articolo 26 ter.

7. Il nido aziendale collocato all’interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.

8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.

9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall’eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell’infanzia.

10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.

Art. 26 ter - Nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti

1. Ai nidi aziendali collocati all’interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.

2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all’interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell’articolo 15 comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.

4. Se nell’area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.

5. Gli spazi di cui all’articolo 14 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell’attività.

6. In ogni nido aziendale deve essere presente un’area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenziali alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.

7. L’area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell’area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l’autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità.

Capo II - Regime di autorizzazione e di accreditamento

Sezione I - Autorizzazione al funzionamento

Art. 27 - Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all’autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

Art. 28 - Procedimento di autorizzazione

1. L’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

3. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, verifica:

a) il progetto educativo;

b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;

c) l’applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;

d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;

e) i requisiti soggettivi dell’educatore.

4. L’autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:

a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione;

b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all’articolo 29;

c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell’attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

Art. 29 - Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia

1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all’anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.

2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l’infanzia nell’ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell’autorizzazione.

4. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l’infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Sezione II - Accreditamento

Art. 30 - Requisiti per l’accreditamento

1. I servizi educativi per l’infanzia per i quali è richiesto l’accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l’autorizzazione al funzionamento.

2. I soggetti richiedenti l’accreditamento assicurano altresì:

a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;

b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all’interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

c) l’utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;

d) l’ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;

e) l’esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

4. I comuni territorialmente competenti assicurano un’idonea pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.

5. Abrogato

6. L’accreditamento è requisito necessario per l’accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.

Art. 31 - Disciplina dell’accreditamento

1. L’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l’autorizzazione al funzionamento contestualmente all’accreditamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accreditamento si intende accolta.

4. L’accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall’articolo 30 comma 2.

5. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l’accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.

7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano:

a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;

b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;

c) le modalità di accesso ai servizi;

d) il sistema tariffario;

e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Sezione III - Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 32 - Vigilanza e controllo dei comuni

1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l’infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell’autorizzazione e dell’accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l’autorizzazione o per l’accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l’adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l’attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell’accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell’autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

Sezione IV - Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia

Art. 33 - Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l’immobile sia destinato ad altro servizio per l’infanzia o l’adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l’immobile sia destinato ad altro servizio per l’infanzia o l’adolescenza o ad altro servizio sociale.

3. Nel caso di modifica della destinazione dell’immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell’immobile ed all’ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire.

Art. 34 - Deroghe

1. Abrogato

2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni.”

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