Articolo modificato dalla L. 24/11/1981, n. 689, dal D.L. 30/09/1989, n. 332 e, successivamente, abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1998. L’articolo 28 così recitava:

“Art. 28 - Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni

1. Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e della allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna infrazione.”

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