Articolo soppresso dal D.P.R. 30/12/1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983. L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7 - Definizione di ricevuta

1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuniaria.”

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