Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998: “Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.”

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