Articolo abrogato dal D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46, a decorrere dal 01/07/1999. L’articolo 40 così recitava:

“Art. 40 - (Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie)

1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione.”

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