Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473, così recitava:

“Art. 70 Tardività del pagamento

1. Se l’imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’imposta stessa.”

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