Comma modificato dall’art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 15/11/2012, n. 218 e, successivamente, sostituito dall’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 13/10/2014, n. 153. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D. Leg.vo 153/2014, alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente al 26 novembre 2014, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del presente decreto.

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