Articolo abrogato dall’art. 110, comma 1, della L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

“Art. 14 - (Modifiche all’articolo 7-ter della l.r. 11/2001)

1. La rubrica dell’articolo 7-ter della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituita dalla seguente: "(Deroghe all’adesione obbligatoria)".

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7-ter della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:

“1-bis. Sono altresì esonerati dall’obbligo di adesione gli allevamenti che, per tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato nel settore agricolo.”.”

Dalla redazione