Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. 10/08/2022, n. 16 qualora all'esito dei controlli da effettuarsi a norma dell'articolo 114-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non dovessero essere verificati i presupposti per l'assegnazione aggiuntiva spettante ai sensi del terzo periodo del presente comma i comuni beneficiari sono tenuti a restituire quanto ricevuto nell'arco del triennio, con modalità da concordare con l'amministrazione erogatrice (Titolo 3, Tipologia 500).

Le somme recuperate sono reiscritte nel bilancio regionale con decreto del ragioniere generale e destinate con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1).

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